Art. 27 (Protocollo 5)
1. Le controversie tra la Banca, da una parte, e i suoi creditori, i suoi debitori o terzi, dall'altra, sono decise dalle giurisdizioni nazionali competenti, fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dell'Unione europea. La Banca puo' prevedere, in un contratto, una procedura di arbitrato. 2. La Banca elegge domicilio in ognuno degli Stati membri. Tuttavia, essa puo', in un contratto, procedere ad una elezione speciale di domicilio. 3. I beni e gli averi della Banca possono essere sequestrati o sottoposti a esecuzione forzata soltanto con decisione giudiziaria.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
