Articolo I-17 Settori delle azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento L'Unione ha competenza per svolgere azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento. I settori di tali azioni, nella loro finalita' europea, sono i seguenti:

  • a)tutela e miglioramento della salute umana,
  • b)industria,
  • c)cultura,
  • d)turismo,
  • e)istruzione, gioventu', sport e formazione professionale,
  • f)protezione civile,
  • g)cooperazione amministrativa.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art17 · fonte su Normattiva