Articolo I-17 Settori delle azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento L'Unione ha competenza per svolgere azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento. I settori di tali azioni, nella loro finalita' europea, sono i seguenti:
- a)tutela e miglioramento della salute umana,
- b)industria,
- c)cultura,
- d)turismo,
- e)istruzione, gioventu', sport e formazione professionale,
- f)protezione civile,
- g)cooperazione amministrativa.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
