L'articolo III-151 della Costituzione non osta al mantenimento, da parte della Repubblica ellenica, delle misure di franchigia concesse prima del 1° gennaio 1979 in applicazione:

  • a)della legge n. 4171/61 (misure generali per assistere lo sviluppo dell'economia del paese),
  • b)del decreto-legge n. 2687/53 (investimento e protezione dei capitali stranieri),
  • c)della legge n. 289/76 (incentivi per promuovere lo sviluppo delle regioni di frontiera e concernenti tutte le questioni relative), fino allo scadere degli accordi conclusi dal governo ellenico con i beneficiari di tali misure.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-8-art21 · fonte su Normattiva