Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004
Art. 21 (Protocollo 8)
L'articolo III-151 della Costituzione non osta al mantenimento, da parte della Repubblica ellenica, delle misure di franchigia concesse prima del 1° gennaio 1979 in applicazione:
- a)della legge n. 4171/61 (misure generali per assistere lo sviluppo dell'economia del paese),
- b)del decreto-legge n. 2687/53 (investimento e protezione dei capitali stranieri),
- c)della legge n. 289/76 (incentivi per promuovere lo sviluppo delle regioni di frontiera e concernenti tutte le questioni relative), fino allo scadere degli accordi conclusi dal governo ellenico con i beneficiari di tali misure.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
