Art. 34 (Protocollo 9)
I nuovi Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, a decorrere dal 1° maggio 2004, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell'articolo 249 del trattato CE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, a meno che un altro termine sia previsto negli allegati di cui all'articolo 15 o in altre disposizioni del presente protocollo.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
