Art. 1 (Spiegaz. Carta Diritti)
[1]SPIEGAZIONI RELATIVE ALLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
[2]Le presenti spiegazioni erano state elaborate, nella versione iniziale, sotto l'autorita' del Praesidium della Convenzione che aveva redatto la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sono ora state aggiornate sotto la responsabilita' del Praesidium della Convenzione europea sulla scorta degli adeguamenti redazionali che quest'ultima Convenzione ha apportato al testo della Carta [in particolare agli articoli 51 e 52 (1)] e dell'evoluzione del diritto dell'Unione. Benche' non abbiano di per se' status di legge, esse rappresentano un prezioso strumento d'interpretazione destinato a chiarire le disposizioni della Carta.
[3]PREAMBOLO
[4]I popoli dell'Europa nel creare tra loro un'unione sempre piu' stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni. Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignita' umana, della liberta', dell'uguaglianza e della solidarieta'; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di liberta', sicurezza e giustizia. L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversita' delle culture e delle tradizioni dei popoli dell'Europa, nonche' dell'identita' nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonche' la liberta' di stabilimento. A tal fine e' necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell'evoluzione della societa', del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti piu' visibili in una Carta. La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di sussidiarieta', i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonche' dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. In tale contesto, la Carta sara' interpretata dai giudici dell'Unione e degli Stati membri alla luce delle spiegazioni elaborate sotto l'autorita' del Praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilita' del Praesidium della Convenzione europea. Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilita' e doveri nei confronti degli altri come pure della comunita' umana e delle generazioni future. Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le liberta' e i principi enunciati in appresso.
[5]Articolo 1 (l) Dignita' umana
[6]La dignita' umana e' inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
[7]Spiegazione
[8]La dignita' della persona umana non e' soltanto un diritto fondamentale in se', ma costituisce la base stessa dei diritti fondamentali. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 consacra la dignita' umana nel preambolo: "Considerato che il riconoscimento della dignita' inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della liberta', della giustizia e della pace nel mondo";. Nella sentenza del 9 ottobre 2001 nella causa C-377/98, Regno dei Paesi Bassi contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (Racc. 2001, pag. 7079), ai punti 70-77 della motivazione la Corte di giustizia ha confermato che il diritto fondamentale alla dignita' umana e' parte integrante del diritto dell'Unione. Ne consegue, in particolare, che nessuno dei diritti sanciti nella presente Carta puo' essere usato per recare pregiudizio alla dignita' altrui e che la dignita' della persona umana fa parte della sostanza stessa dei diritti sanciti nella Carta. Non puo' pertanto subire pregiudizio, neanche in caso di limitazione di un diritto.
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[10](1) Articoli II-111 e II-112 della Costituzione. (1) Articolo II-61 della Costituzione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
