Art. 2 (Spiegaz. Carta Diritti)
[1](2) Diritto alla vita
[2]1. Ogni individuo ha diritto alla vita. 2. Nessuno puo' essere condannato alla pena di morte, ne' giustiziato.
[3]Spiegazione 1. Il paragrafo 1 di questo articolo e' basato sulla prima frase dell'articolo 2, paragrafo 1, della CEDU, che recita:
[4]"1. Il diritto alla vita di ogni persona e' protetto dalla legge...." 2. La seconda frase di detta disposizione, che ha per oggetto la pena capitale, risulta superata in conseguenza dell'entrata in vigore del protocollo n. 6 della CEDU, il cui articolo 1 e' cosi' formulato: "La pena di morte e' abolita. Nessuno puo' essere condannato a tale pena ne' giustiziato". A tale disposizione si ispira l'articolo 2, paragrafo 2, della Carta (1). 3. Le disposizioni dell'articolo 2 della Carta (2) corrispondono a quelle degli articoli summenzionati della CEDU e del protocollo addizionale e, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta (3), hanno significato e portata identici. Pertanto le definizioni "negative" che figurano nella CEDU devono essere considerate come figuranti anche nella Carta:
- a)articolo 2, paragrafo 2 della CEDU: "La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
- a)per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
- b)per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
- c)per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione";
- b)articolo 2 del protocollo n. 6 della CEDU:
[5]"Uno Stato puo' prevedere nella propria legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sara' applicata solo nei casi previsti da tale legislazione e conformemente alle sue disposizioni...".
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[7](1) Articolo II-62, paragrafo 2 della Costituzione. (2) Articolo II-62 della Costituzione. (3) Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
