[1]Articolo I-13 Settori di competenza esclusiva

[2]1. L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:

  • a)unione doganale;
  • b)definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
  • c)politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta e' l'euro;
  • d)conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca;
  • e)politica commerciale comune. 2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorche' tale conclusione e' prevista in un atto legislativo dell'Unione o e' necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui puo' incidere su norme comuni o alterarne la portata.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art13 · fonte su Normattiva