[1]Articolo I-31 La Corte dei conti

[2]1. La Corte dei conti e' un'istituzione. Essa assicura il controllo dei conti dell'Unione. 2. Essa esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione ed accerta la sana gestione finanziaria. 3. Essa e' composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art31 · fonte su Normattiva