[1]Articolo I-31 La Corte dei conti
[2]1. La Corte dei conti e' un'istituzione. Essa assicura il controllo dei conti dell'Unione. 2. Essa esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione ed accerta la sana gestione finanziaria. 3. Essa e' composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
