1. L'Organizzazione ed i suoi beni saranno esonerati da tutte le imposte, tasse e contributi di natura diretta previsti a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni. 2. L'Organizzazione beneficera', per gli acquisti, servizi o transazioni dell'esenzione da:

  • a)imposta di registro;
  • b)imposta di bollo sugli atti, contratti e formalita' occorrenti per la concessione in uso del terreno sul quale sorgera' l'Istituto e quelli occorrenti per il conseguimento delle finalita' istituzionali dell'Organizzazione;
  • c)imposte ipotecarie;
  • d)imposta sulla cifra d'affari (imposta generale sull'entrata) per le forniture effettuate nei confronti dell'Organizzazione che supereranno le lire 300.000;
  • e)imposte di consumo sui materiali per la costruzione di immobili destinati al suo uso ufficiale;
  • f)imposte di consumo sull'energia elettrica e sul gas consumati nell'Istituto, con esclusione degli impianti ad uso privato. In luogo dell'esenzione potra' essere accordato il rimborso del tributo.

Testo vigente dal 27 settembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;574~art16 · fonte su Normattiva