L'Organizzazione applichera' il paragrafo 1 a) dell'articolo 4 del Protocollo, nel senso che rinuncera' alla sua immunita' in tutte le controversie previste al paragrafo 1 dell'articolo 26 del Protocollo nelle quali la somma in contestazione non superi le 10.400 (diecimilaquattrocento) unita' di conto e che non abbiano potuto essere risolte amichevolmente; salvo che - ad avviso del Consiglio dell'Organizzazione - il caso sollevi una questione di principio tale che esso non possa accettare che l'Organizzazione rinunci all'immunita'.

Testo vigente dal 27 settembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;574~art15 · fonte su Normattiva