1. Nel caso in cui il presente Accordo cessasse ai termini del paragrafo a) dell'articolo 30 o dell'articolo 31 dell'Accordo stesso:

  • a)l'Italia avra' diritto di opzione sull'eccedenza dei beni mobili dell'Organizzazione in Italia;
  • b)le condizioni di trasferimento delle installazioni fisse dell'Organizzazione saranno stabilite con un accordo a parte. 2. Nel caso in cui il presente Accordo venisse a cessare ai termini del paragrafo b) dell'articolo 30 dell'Accordo stesso, saranno applicabili le disposizioni dell'articolo XVII della Convenzione. L'Italia tuttavia si impegna ad intavolare negoziati con l'Organizzazione.

Testo vigente dal 27 settembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;574~art32 · fonte su Normattiva