[1]in vigore

[2]1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile. 2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto con riferimento al reddito o agli utili imponibili per l'anno od il periodo contabile d'imposta che inizia il, o successivamente al, primo gennaio 1978. 3. Le domande di rimborso o di accreditamenti d'imposta cui da' diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione o dalla data in cui l'imposta e' stata pagata, secondo quale delle due date sia posteriore.

Testo vigente dal 31 maggio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-04-02;202~art28 · fonte su Normattiva