1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
- a)il termine Singapore designa la Repubblica di Singapore;
- b)il termine Italia designa la Repubblica italiana;
- c)le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, Singapore o l'Italia;
- d)il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone, che e' considerata come un ente ai fini dell'imposizione;
- e)il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- f)le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dall'altro Stato contraente;
- g)il termine "nazionali" o "cittadini" designa:
- 1)le persone fisiche che hanno la nazionalita' o la cittadinanza di uno Stato contraente;.
- 2)le persone giuridiche, societa' di persone ed associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
- h)per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in, uno Stato contraente, ad accezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente o esclusivamente tra tali localita' ed uno o piu' strutture adibite alla esplorazione o allo sfruttamento delle risorse naturali situate nelle acque adiacenti il mare territoriale di detto Stato contrante:
- 1)per quanto concerne Singapore: il Ministro delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato;
- 2)per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle Finanze. 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Testo vigente dal 27 settembre 1978
