Art. 21 (Accordo multilaterale)
uno Stato Contraente ha recuperato il credito, l'importo effettivamente percepito e' versato il prima possibile ad EUROCONTROL che applica la procedura prevista all'articolo 20. Le spese di recupero sostenute da questo Stato sono attribuite a carico di EUROCONTROL.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
