Art. 17 (Accordo multilaterale)
decisioni di cui all'articolo 15 che sono esecutive nello Stato di origine sono eseguite in conformita' con la legislazione in vigore nello Stato richiesto: Se necessario, la decisione puo' essere sotto forma di formula esecutiva dietro semplice richiesta da parte di una giurisdizione o di autorita' amministrativa dello Stato richiesto.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
