decisioni di cui all'articolo 15 che sono esecutive nello Stato di origine sono eseguite in conformita' con la legislazione in vigore nello Stato richiesto: Se necessario, la decisione puo' essere sotto forma di formula esecutiva dietro semplice richiesta da parte di una giurisdizione o di autorita' amministrativa dello Stato richiesto.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~accordo-multilaterale-art17 · fonte su Normattiva