Art. 19 (Accordo multilaterale)
1. La richiesta puo' essere respinta solo per uno dei motivi di cui all'articolo 16. In nessun caso la decisione puo' essere oggetto di una revisione di merito nello Stato richiesto. 2. La procedura relativa al riconoscimento ed all'esecuzione della decisione e' governata dalla legge dello Stato richiesto sempre che il presente Accordo non disponga diversamente.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
