1. Tutte le entrate e le spese dell'Agenzia debbono essere oggetto di previsioni per ogni bilancio di esercizio. 2. Il bilancio deve essere equilibrato in entrate ed in spese. Le entrate e le spese dell'Agenzia relative ai centri di ricerca e di sperimentazioni, scuole ed ogni altro organismo creato in applicazione del paragrafo 5 dell'articolo 2 di cui sopra sono dettagliate in un rendiconto a parte. 3. Il regolamento finanziario previsto all'articolo 11 di cui sopra determina le condizioni di previsione, di esecuzione e di controllo delle entrate e spese sotto riserva delle disposizioni dei presenti Statuti.
Testo vigente dal 13 aprile 2008
