1. L'organizzazione puo' prendere a prestito sui mercati finanziari internazionali le risorse necessarie all'adempimento dei suoi compiti. 2. L'organizzazione puo' contrarre prestiti sui mercati finanziari di una Parte contraente nel quadro della legislazione nazionale applicabile all'emissione di prestiti interni, o in mancanza di tale legislazione con l'accordo della Parte contraente. 3. Il regolamento finanziario stabilisce le procedure in base alle quali l'organizzazione contrae e rimborsa i prestiti. 4. Ciascun bilancio fissa l'importo massimo che l'Organizzazione puo' prendere a prestito durante l'anno coperto dal bilancio. 5. Nei settori coperti dal presente articolo, l'Organizzazione agisce in accordo con le autorita' competenti delle Parti contraenti o con la loro banca di emissione.
Testo vigente dal 13 aprile 2008
