Art. 23 (Accordo multilaterale)
il Comitato allargato decide all'unanimita' di abbandonare il recupero di un canone, gli Stati Contraenti interessati possono prendere ogni provvedimento che ritengano appropriato. In tal caso, le disposizioni del presente Accordo relative al recupero, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni cessano di essere applicabili.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
