presente Accordo sostituisce l'Accordo multilaterale relativo alla riscossione dei canoni di rotta dell'8 settembre 1970. Questa disposizione non pregiudica ogni Accordo tra EUROCONTROL ed uno Stato non membro di EUROCONTROL, relativo alla riscossione dei canoni di rotta relativi alle Regioni di Informazione, di Volo di cui all'Articolo 1 del presente Accordo, e che rimarra' in vigore fino a quando questo Stato non divenga parte al presente Accordo.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~accordo-multilaterale-art26 · fonte su Normattiva