Art. 25 (Accordo multilaterale)
1. Ogni controversia che potra' sorgere sia tra gli Stati contraenti, sia tra gli Stati contraenti ed EUROCONTROL rappresentata dalla Commissione allargata, relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo o dei suoi Annessi e che non avra' potuto essere regolata per via di negoziati diretti o ogni altra modalita' di definizione sara' sottoposta ad arbitrato dietro richiesta di una qualunque delle Parti. 2. A tal fine, ciascuna delle Parti designera' in ciascun caso un arbitro, e gli arbitri si metteranno d'accordo sulla nomina di un un terzo arbitro. 3. Il Tribunale arbitrale determinera' la propria procedura. 4. Ciascuna Parte prendera' a suo carico gli oneri relativi al suo arbitro ed alla sua rappresentanza legale nella procedura davanti al Tribunale; le spese inerenti al terzo arbitro nonche' ogni altro onere saranno sostenute dalle Parti a parti uguali. Il Tribunale arbitrale puo' tuttavia fissare una ripartizione diversa di spese se lo ritiene appropriato. 5. Le decisioni del tribunale arbitrale saranno obbligatorie per le Parti alla controversia.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
