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Alle tariffe di rotta si applicano le esenzioni stabilite dai competenti organi di Eurocontrol, secondo le procedure previste dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 6 dell'accordo multilaterale del 12 febbraio 1981. Sono comunque esonerati dal pagamento delle tariffe di rotta gli aeromobili di Stato. Sono inoltre esonerati dal pagamento delle tariffe di rotta i voli d'addestramento effettuati all'esclusivo scopo di ottenere, rinnovare o mantenere una licenza o abilitazione per il personale navigante.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1996 al 13 aprile 2008

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