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entrate del bilancio di investimento includono:

  • a)i prestiti contratti dall'Organizzazione;
  • b)altre fonti eventuali, in particolare quelle risultanti, in caso di adesione di un nuovo Stato o della ratifica da parte di uno Stato firmatario posteriormente all'entrata in vigore della Convenzione, dall'applicazione degli articoli 40 e 41 della Convenzione;
  • c)i contributi finanziari delle Parti Contraenti stanziati in questo bilancio.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1996 al 5 gennaio 1996

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