1. I servizi dell'Agenzia possono, dietro richiesta della Commissione agente di sua iniziativa o dietro richiesta del Comitato o del Direttore Generale essere oggetto di ispezioni amministrative e tecniche. 2. Queste ispezioni sono effettuate da agenti appartenenti alle amministrazioni delle Parti contraenti. Ciascuna commissione di ispezione e' composta da almeno due persone di nazionalita' diversa. Ogni missione di ispezione deve comprendere, per quanto possibile, una persona avente partecipato ad una precedente ispezione.

Testo vigente dal 13 aprile 2008

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~art23 · fonte su Normattiva