Articolo VII L'articolo 8 della Convenzione diviene l'articolo 7 cosi' redatto: "Articolo 7 1. Le decisioni sono prese dalla Commissione deliberante all'unanimita' delle Parti contraenti e sono obbligatorie per queste ultime. Tuttavia, se una Parte contraente notifica alla Commissione che motivi vincolanti di interesse nazionale le impediscono di dar seguito ad una decisione adottata all'unanimita' nei settori menzionati ai paragrafi b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, essa puo' derogare a tale decisione con riserva di esporre i motivi di questa deroga. Entro sei mesi dalla data di questa notifica, la Commissione sia rivede la sua decisione precedente, sia decide se determinate condizioni o limiti debbano applicarsi alla deroga. In entrambi i casi, la decisione da adottarsi dalla Commissione esige l'unanimita' delle Parti contraenti. 2. La Commissione delibera sulle misure previste al paragrafo (a) del comma 2 dell'articolo 6, al comma 3 dell'articolo 6 ed al comma 3 dell'articolo 11 all'unanimita' dei voti espressi. 3. Salvo disposizioni contrarie, le direttive e le misure prese nei casi di cui al paragrafo b) del comma 1 ed al comma 4 dell'articolo 6 sono adottate dalla Commissione a maggioranza dei voti espressi, rimanendo inteso: - che questi voti sono attribuiti in base alla ponderazione prevista all'articolo 8 in appresso, - che questi voti debbono rappresentare la maggioranza delle Parti contraenti che votano. 4. Le misure previste al paragrafo b) del comma 2 dell'articolo 6 sono adottate dalla Commissione alle condizioni di cui al comma 3 precedente, sotto riserva che la maggioranza calcolata in conformita' con questo comma raggiunga il 70% dei voti ponderati espressi. 5. Le raccomandazioni sono formulate dalla Commissione a maggioranza delle Parti contraenti".
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
