Articolo VI L'articolo 7 della Convenzione diviene l'articolo 6 cosi' redatto: "Articolo 6 1. Per l'esercizio delle funzioni devolute all'Organizzazione dal comma 1 dell'articolo 2, la Commissione adotta le seguenti misure:
- a)nei confronti delle Parti contraenti: essa prende una decisione: - nei casi di cui ai paragrafi b) e c) del comma 1 dell'articolo 2; - nei casi di cui ai paragrafi a) e d) fino a k) del comma 1 dell'articolo 2 qualora ritenga necessario che le Parti contraenti si impegnino in una azione comune; essa puo' anche, in questi casi, formulare una raccomandazione alle Parti contraenti;
- b)nei confronti dell'Agenzia: - essa approva il programma di lavoro annuale ed i programmi di investimento e di lavoro vertenti su piu' anni che l'Agenzia le sottopone per l'adempimento dei compiti di cui al comma 1 dell'articolo 2, nonche' il bilancio preventivo ed il rapporto di attivita'; essa da' direttive all'Agenzia, qualora lo ritenga necessario, per l'adempimento delle funzioni che le sono devolute; - adotta ogni provvedimento necessario nell'ambito dell'esercizio dei poteri di tutela di cui dispone in virtu' della presente Convenzione e degli Statuti dell'Agenzia; - da' quietanza all'Agenzia per quanto riguarda la gestione relativa al bilancio. 2. Inoltre la Commissione:
- a)approva lo statuto amministrativo del personale ed il regolamento finanziario nonche' i provvedimenti da prendere in attuazione del comma 2 dell'articolo 7 e del comma 3 dell'articolo 19 degli Statuti dell'Agenzia;
- b)nomina, per una durata di cinque anni, i membri della missione di controllo in attuazione del comma 1 dell'articolo 22 degli Statuti dell'Agenzia; 3. La Commissione autorizza l'apertura da parte dell'Agenzia di negoziati sugli accordi particolari di cui all'Articolo 2 ed approva gli accordi negoziati. 4. I ricorsi al Tribunale arbitrale previsto all'articolo 31 sono presentati dalla Commissione e nome dell'Organizzazione."
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
