Articolo VIII L'articolo 9 della Convenzione diviene l'articolo 8 cosi' redatto: "Articolo 8 1. La ponderazione prevista all'articolo 7 e' determinata secondo la tabella seguente: Percentuale del contributo annuo di Numero di voti una Parte contraente in rapporto ai contributi annui dell'insieme delle Parti contraenti Inferiore a 1% 1 Da 1 a meno di 2% 2 Da 2 a meno di 3% 3 Da 3 a meno di 4 1/2% 4 Da 4 1/2 a meno di 6% 5 Da 6 a meno di 7 1/2% 6 Da 7 1/2% a meno di 9 7 Da 9 a meno di 11% 8 Da 11 a meno di 13% 9 Da 13 a meno di 15% 10 Da 15 a meno di 18% 11 Da 18 a meno di 21% 12 Da 21 a meno di 24% 13 Da 24 a meno di 27% 14 Da 27 a meno di 30% 15 30% 16 2. La determinazione iniziale del numero dei voti viene effettuata, a decorrere dall'entrata in vigore del Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1981, in base alla tabella di cui sopra ed in conformita' alla regola di determinazione dei contributi annui delle Parti contraenti al bilancio dell'Organizzazione di cui all'articolo 19 degli Statuti dell'Agenzia. 3. Nel caso di adesione di uno Stato, si procede nello stesso modo ad una nuova determinazione del numero dei voti delle Parti contraenti. 4. Si procede ogni anno ad una nuova determinazione del numero dei voti, alle condizioni previste di cui sopra"

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~emendamento-conv-artviii · fonte su Normattiva