1. L'Agenzia rappresenta l'organo incaricato dell'adempimento delle funzioni che le sono affidate dalla Convenzione o dalla Commissione. 2. Nell'assicurare i servizi di navigazione aerea, l'Agenzia ha come obiettivo: (a) di evitare le collisioni tra aeronavi; (b) di assicurare lo svolgimento ordinato e rapido della circolazione aerea; (c) di fornire gli avvisi e le informazioni utili all'esecuzione sicura ed efficace dei voli; (d) di dare l'allarme agli organi appropriati allorquando le aeronavi hanno bisogno dell'aiuto dei servizi di ricerca e di salvataggio, e di prestare a questi organi il concorso necessario. 3. L'Agenzia pone in essere i mezzi necessari per l'esecuzione dei suoi mandati e ne assicura il buon funzionamento. 4. A tal fine l'Agenzia lavora in stretta collaborazione con le Autorita' militari al fine di soddisfare il piu' efficacemente ed il piu' economicamente possibile i bisogni della circolazione aerea ed i bisogni particolari dell'aviazione militare. 5. Ai fini, dell'esercizio del suo mandato, fatte salve le condizioni previste al paragrafo 2 dell'articolo 7 in appresso, essa puo' in particolare costruire ed utilizzare gli edifici e le installazioni di cui necessita, in particolare centri di ricerca e di sperimentazione della circolazione aerea, della gestione delle correnti di traffico aereo e delle scuole che servono al perfezionamento ed alla specializzazione del personale dei servizi della navigazione aerea. Tuttavia essa fa anche appello ai servizi tecnici nazionali ed utilizza le installazioni nazionali esistenti ogni qualvolta cio' sia possibile, al fine di evitare ogni duplicazione.

Testo vigente dal 13 aprile 2008

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~art2 · fonte su Normattiva