Articolo XL 1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma di tutti gli Stati Parti della Convenzione fino al 28 febbraio 1981. Sara' altresi' aperto, prima della data della sua entrata in vigore alla firma di ogni altro Stato invitato alla Conferenza diplomatica durante la quale e' stato adottato e di ogni altro Stato autorizzato a firmarlo tramite la Commissione permanente deliberante all'unanimita'. 2. Il presente Protocollo sara' sottoposto a ratifica. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Governo del Regno del Belgio. 3. Il presente Protocollo entrera' in vigore il 10 marzo 1983 sempre che tutti gli Stati Parti alla Convenzione lo abbiano ratificato anteriormente a questa data. Se tale condizione non e' soddisfatta, esso entrera' in vigore sia il 10 luglio, sia il 10 gennaio successivo alla data del deposito dell'ultimo strumento di ratifica, a seconda che tale deposito sia stato effettuato durante il primo o il secondo semestre dell'anno. 4. Per ogni Stato firmatario del presente Protocollo che non e' Parte della Convenzione ed il cui strumento di ratifica e' depositato successivamente alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, quest'ultimo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito del suo strumento di ratifica. 5. Ogni Stato firmatario del presente Protocollo che non e' Parte alla Convenzione, diventa, con la ratifica di questo Protocollo, anche Parte della Convenzione emendata dal Protocollo. 6. Il Governo del Regno del Belgio notifichera' ai Governi degli altri Stati Parti della Convenzione ed al Governo di ogni Stato firmatario del presente Protocollo, ogni firma, il deposito di ogni strumento di ratifica, nonche' ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformita' con i commi 3 e 4 precedenti.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~emendamento-conv-artxl · fonte su Normattiva