Articolo XIX E' inserito nella Convenzione un nuovo articolo 23 cosi' redatto: "Articolo 23 I rappresentanti delle Parti contraenti nell'esercizio delle loro funzioni nonche' nel corso dei loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo di riunione, godono dell'inviolabilita' per tutte le loro carte e documenti ufficiali".
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
