1. Il Comitato prende le sue decisioni a maggioranza ponderata: 2. Per maggioranza ponderata s'intende piu' della meta' dei voti espressi, rimanendo inteso che: - questi voti sono attribuiti in base alla ponderazione prevista all'art. 8 della Convenzione; - questi voti rappresentano la maggioranza delle Parti contraenti votanti. 3. In caso di ripartizione pari dei voti, il Presidente decide sia di procedere ad un secondo scrutinio durante la medesima seduta, sia di iscrivere la proposta all'ordine del giorno di una nuova seduta di cui fissa la data. Se la ripartizione dei voti si rinnova nel corso della nuova seduta, il voto del Presidente e' predominante.

Testo vigente dal 13 aprile 2008

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