1. L'Organizzazione e' esonerata, nello Stato in cui ha sede e sul territorio delle Parti contraenti, da ogni onere e tassa in occasione della sua costituzione, del suo scioglimento e della sua liquidazione. 2. Essa e' esonerata dagli oneri e tasse dovuti per le acquisizioni di beni immobili necessari all'adempimento del suo mandato. 3. Essa e' esonerata da tutte le imposte dirette suscettibili di essere applicate ad essa stessa, ai suoi beni, averi e redditi. 4. Essa e' esonerata dalle esazioni fiscali indirette che potrebbero comportare le emissioni di prestiti e di cui essa fosse personalmente debitrice. 5. Essa e' esonerata da ogni imposta di natura eccezionale o discriminatoria. 6. Gli esoneri previsti nel presente articolo non si estendono alle imposte ed alle tasse percepite in remunerazione di servizi di utilita' generale.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~convenzione-art21 · fonte su Normattiva