1. L'Organizzazione collabora in ogni momento con le Autorita' competenti delle Parti Contraenti allo scopo di facilitare la buona amministrazione della giustizia, di assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia e di evitare ogni abuso al quale potrebbero dar luogo i privilegi, le immunita', le esenzioni o le agevolazioni enumerate nella presente Convenzione. 2. L'Organizzazione facilita, nella misura del possibile, l'esecuzione di lavori di pubblico interesse da eseguire sul territorio delle Parti contraenti all'interno o nelle vicinanze degli immobili ad essa pertinenti.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
