1. L'Organizzazione collabora in ogni momento con le Autorita' competenti delle Parti Contraenti allo scopo di facilitare la buona amministrazione della giustizia, di assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia e di evitare ogni abuso al quale potrebbero dar luogo i privilegi, le immunita', le esenzioni o le agevolazioni enumerate nella presente Convenzione. 2. L'Organizzazione facilita, nella misura del possibile, l'esecuzione di lavori di pubblico interesse da eseguire sul territorio delle Parti contraenti all'interno o nelle vicinanze degli immobili ad essa pertinenti.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~convenzione-art27 · fonte su Normattiva