'Organizzazione ha personalita' giuridica. Sul territorio delle Parti contraenti, essa possiede la capacita' giuridica piu' ampia riconosciuta dalle legislazioni nazionali agli enti morali; essa puo', in particolare, acquisire o alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio. Salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione o dello Statuto ivi allegato, essa e' rappresentata dall'Agenzia che agisce a nome dell'Organizzazione. L'Agenzia amministra il patrimonio dell'Organizzazione.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
