1. La Commissione e' composta da rappresentanti delle Parti contraenti. Ciascuna Parte contraente puo' farsi rappresentare da due delegati, tuttavia essa dispone di un solo voto.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
1. La Commissione e' composta da rappresentanti delle Parti contraenti. Ciascuna Parte contraente puo' farsi rappresentare da due delegati, tuttavia essa dispone di un solo voto.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~convenzione-art5 · fonte su Normattiva