1. La tabella di ponderazione di cui all'articolo precedente e' la seguente: TABELLA DI PONDERAZIONE PRODOTTO NAZIONALE LORDO (PNL) Valutato al costo dei fattori ed ai Numero dei voti prezzi correnti in miliardi di nuovi franchi francesi Inferiore a 10 1 Da 10 incluso a 20 escluso 2 Da 20 incluso a 30 escluso 3 Da 30 incluso a 46 2/3 escluso 4 Da 46 2/3 incluso a 63 1/3 escluso 5 Da 63 1/3 incluso a 80 escluso 6 Da 80 incluso a 110 escluso 7 Da 110 incluso a 140 escluso 8 Da 140 incluso a 200 escluso 9 Da 200 incluso a 260 escluso 10 Da 260 incluso a 320 escluso 11 Da 320 incluso a 380 escluso 12 e cosi' di seguito in ragione di un voto supplementare per lotto o parte di lotto supplementare di sessanta miliardi di nuovi franchi francesi del PNL definito qui sopra. 2. Il Prodotto Nazionale Lordo (P.N.L.) di cui si tiene conto e' quello risultante dalle statistiche stabilite dall'Organizzazione Europea di Cooperazione Economica (OECE) oppure, in mancanza, da ogni altro organismo che offra garanzie equivalenti e sia designato in virtu' di una decisione della Commissione - calcolando la media aritmetica degli ultimi tre anni per i quali queste statistiche sono disponibili. Si tratta del Prodotto Nazionale Lordo (PNL) al costo dei fattori ed ai prezzi correnti. 3. La determinazione iniziale del numero dei voti e' effettuata con decorrenza dall'entrata in vigore della presente Convenzione, con riferimento alla tabella di ponderazione di cui sopra ed in conformita' con la regola di determinazione del P.N.L. che figura al paragrafo 2 del presente articolo. 4. In caso di adesione di un nuovo Stato si procede nello stesso modo ad una nuova determinazione del numero di voti delle Parti Contraenti. 5. Si procede in tutti i casi ad una nuova determinazione del numero di voti, alle stesse condizioni, qualora siano trascorsi tre anni dalla effettuazione dell'ultima determinazione.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
