1. Il Comitato e' composto da rappresentanti di ciascuna delle Parti Contraenti, che puo' nominare vari rappresentanti al fine di consentire in particolare la rappresentanza degli interessi dell'aviazione civile e della difesa nazionale, ma dei quali uno solamente ha voto deliberativo. Quest'ultimo e' un alto funzionario avente nel suo paese responsabilita' nel campo della navigazione aerea. Ogni rappresentante deve avere un supplente che lo rappresenti validamente in caso di impedimento. 2. Ai fini dell'attuazione del comma (L) del paragrafo 1 dell'articolo 2 della Convenzione, il Comitato e' allargato ai rappresentanti degli Stati non membri dell'Organizzazione che sono parti all'Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta. Il Comitato allargato prende le sue decisioni alle condizioni stabilite da questo Accordo. 3. Se sono previste disposizioni a tal fine in altri accordi stipulati dall'organizzazione con Stati terzi in conformita' con il paragrafo 1 dell'articolo 2 della Convenzione, in particolare per la gestione delle correnti di traffico, il Comitato sara' allargato e adottera' le sue decisioni alle condizioni previste da questi accordi.

Testo vigente dal 13 aprile 2008

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