Art. 7 (Protocollo addizionale)
1. Il presente Protocollo sara' ratificato. 2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo del Regno del Belgio. 3. Esso entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito dello strumento di ratifica dello Stato Parte alla Convenzione che procedera' per ultimo a tale formalita'. 4. Il Governo del Regno del Belgio avvisera' i Governi degli altri Stati Parti alla Convenzione di ogni deposito di strumento di ratifica e della data di entrata in vigore.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
