Art. 8 (Protocollo addizionale)
1. L'adesione al presente Protocollo e' aperta ad ogni Stato non firmatario che chiederebbe di aderire alla Convenzione, in conformita' con le disposizioni del suo articolo 41. 2. L'accordo della Commissione di cui all'articolo 41 e' subordinato all'adesione dello Stato interessato al presente Protocollo. 3. Lo strumento di adesione al presente Protocollo sara' depositato contestualmente allo strumento di adesione alla Convenzione presso il Governo del Regno del Belgio il quale ne avvisera' in merito i Governi degli altri Stati firmatari ed aderenti. 4. L'adesione al presente Protocollo avra' effetto lo stesso giorno dell'adesione alla Convenzione. IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoscritti, dopo aver presentato i loro pieni poteri, riconosciuti come essendo in buona e debita forma, hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli. FATTO a Bruxelles, il 6 luglio 1970, in lingua francese, inglese, olandese e tedesca, in un solo esemplare il quale rimarra' depositato presso gli Archivi del Governo del Regno del Belgio che ne comunichera' copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari. Il testo in lingua francese fara' fede in caso di divergenza tra i testi.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
