Art. 3 (Protocollo transitorio)
1. Ai fini dell'adempimento del suo mandato la Commissione formula raccomandazioni. 2. Queste raccomandazioni sono formulate a maggioranza dei membri della Commissione che hanno voto deliberativo. Tuttavia le raccomandazioni formulate in applicazione del paragrafo c) dell'articolo precedente devono riunire la maggioranza di tre quarti dei membri della Commissione aventi voto deliberativo.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
