fini dell'adempimento del suo mandato, la Commissione:

  • a)formula raccomandazioni nei casi di cui al paragrafo 2.a), b), c) dell'articolo 6 della presente Convenzione;
  • b)prende decisioni nei casi di cui ai paragrafi 1 dell'articolo 2, 2d) dell'articolo 6, 2 dell'articolo 9, 2 dell'articolo 12 ed all'articolo 13 della presente Convenzione;
  • c)impartisce direttive all'Agenzia nei casi di cui ai paragrafi 2 e) ed f) dell'articolo 6, nonche' agli articolo 20 e 31 della presente Convenzione;
  • d)adotta ogni provvedimento utile all'esercizio delle funzioni che le sono devolute in virtu' del paragrafo 2 g) dell'articolo 6 della presente Convenzione;
  • e)fa ricorso, se del caso, dinanzi al Tribunale Arbitrale previsto al paragrafo 1 dell'articolo 33 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~convenzione-art7 · fonte su Normattiva