Ciascuna delle Parti contraenti si impegna a prestare, su domanda avanzata dall'Autorita' competente dell'altra Parte contraente, tutta l'assistenza possibile nel caso in cui si verifichi sul territorio di quest'ultima una catastrofe naturale o dovuta all'attivita' dell'uomo e che causi dei gravi danni alle persone, ai beni ed all'ambiente. L'assistenza e' data in primo luogo dalle squadre di soccorso e, se necessario, da ogni altro mezzo appropriato.

Testo vigente dal 19 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-10-04;578~convenzione-art5 · fonte su Normattiva