Le Parti Contraenti si impegnano, su domanda avanzata dalle rispettive autorita' competenti, di cui all'art. 13 del presente accordo, a prestare tutta l'assistenza che la Parte Offerente riterra' possibile e disponibile nel caso in cui si verifichi sul territorio della Parte Richiedente una catastrofe che provochi grave danno o pericolo per l'integrita' fisica delle persone, per i beni e per l'ambiente.
Testo vigente dal 24 marzo 1997
