[1]presente Accordo restera' in vigore per un periodo di cinque anni. Successivamente esso sara' tacitamente rinnovato per un periodo indeterminato, finche' una delle Parti non abbia notificato per iscritto all'altra Parte, con un preavviso minimo di sei mesi, la propria decisione di denunciarlo.

[2]Fatto a Roma il 1 dic. '93 in due originali, nelle lingue italiana e russa, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

[3]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Federazione Russa

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 19 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-10-04;579~accordo-art14 · fonte su Normattiva