Al fine di facilitare la collaborazione fra le universita', istituti di istruzione superiore, accademie ed istituzioni scientifiche e artistiche dei due Paesi le Alte Parti contraenti incoraggeranno:
- a)lo scambio di libri e pubblicazioni di carattere scientifico, culturale e istruttivo;
- b)la pubblicazione e la traduzione di opere scientifiche, letterarie ed artistiche dell'altro Paese;
- c)l'organizzazione di mostre riguardanti la cultura, l'arte e la scienza dell'altro Paese.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968
