Ciascuna Parte contraente, compatibilmente con le proprie risorse, favorira':

  • a)lo studio e l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte nelle universita', con l'istituzione di dipartimenti, cattedre, lettorati e corsi liberi che si avvarranno dell'assistenza tecnica delle due Parti;
  • b)i contatti e le visite di professori e ricercatori dei due Paesi;
  • c)gli scambi d'informazioni, documentazione e pubblicazioni di carattere letterario, artistico, scientifico e tecnico fra le competenti Amministrazioni, le istituzioni accademiche e gli istituti superiori dei due Paesi per questioni di reciproco interesse; d)la frequenza, in conformita' con gli specifici ordinamenti, di corsi di studio, di ricerca scientifica ed umanistica e di formazione tecnico-professionale presso le proprie istituzioni ed enti competenti.
  • e)lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due paesi attraverso l'intensificazione delle intese tra Universita' ed Enti di ricerca, l'istituzione di dottorati e lo scambio di docenti e ricercatori.

Testo vigente dal 22 dicembre 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;258~accordo-art8 · fonte su Normattiva