Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Tripoli il 5 giugno 2003
Art. 8 (Accordo) — Istruzione
Ciascuna Parte contraente, compatibilmente con le proprie risorse, favorira':
- a)lo studio e l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte nelle universita', con l'istituzione di dipartimenti, cattedre, lettorati e corsi liberi che si avvarranno dell'assistenza tecnica delle due Parti;
- b)i contatti e le visite di professori e ricercatori dei due Paesi;
- c)gli scambi d'informazioni, documentazione e pubblicazioni di carattere letterario, artistico, scientifico e tecnico fra le competenti Amministrazioni, le istituzioni accademiche e gli istituti superiori dei due Paesi per questioni di reciproco interesse; d)la frequenza, in conformita' con gli specifici ordinamenti, di corsi di studio, di ricerca scientifica ed umanistica e di formazione tecnico-professionale presso le proprie istituzioni ed enti competenti.
- e)lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due paesi attraverso l'intensificazione delle intese tra Universita' ed Enti di ricerca, l'istituzione di dottorati e lo scambio di docenti e ricercatori.
Testo vigente dal 22 dicembre 2005
