Ciascuna delle Alte Parti contraenti facilitera' agli studiosi dell'altra Parte - nel quadro delle leggi in vigore - le ricerche scientifiche negli istituti, archivi, biblioteche e musei del suo Paese. Verra' inoltre facilitata la partecipazione di studiosi e di esponenti della cultura, dell'insegnamento e dello sport dell'altra parte ai congressi e alle conferenze di carattere nazionale ed internazionale, che si svolgeranno sui rispettivi territori.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-01-19;58~art4 · fonte su Normattiva