Ciascuna delle Alte Parti contraenti facilitera' agli studiosi dell'altra Parte - nel quadro delle leggi in vigore - le ricerche scientifiche negli istituti, archivi, biblioteche e musei del suo Paese. Verra' inoltre facilitata la partecipazione di studiosi e di esponenti della cultura, dell'insegnamento e dello sport dell'altra parte ai congressi e alle conferenze di carattere nazionale ed internazionale, che si svolgeranno sui rispettivi territori.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968
