Art. 12 (Trattato)
Ciascuna delle Alte Parti Contraenti assicura, conformemente al proprio ordinamento ed agli accordi internazionali applicabili, la tutela dei diritti dei cittadini dell'altra Parte regolarmente ammessi nel proprio territorio per scopi di lavoro, inclusi i diritti in materia previdenziale.
Testo vigente dal 19 ottobre 1994
