Le Alte Parti Contraenti, consapevoli della grande importanza che la protezioe dell'ambiente riveste per il benessere dei popoli di entrambi i Paesi, si impegnano a promuovere ogni utile azione volta alla tutela ecologica delle risorse naturali. Le Parti inoltre si danno reciprocamente atto che, per la conservazione della natura e la gestione equilibrata delle risorse naturali, ivi compresi il patrimonio vegetale e faunistico e le loro diversita' biologiche e genetiche, nonche' per la prevenzione e difesa dall'inquinamento delle acque marine ed interne, stimoleranno ed incentiveranno ogni forma di cooperazione.

Testo vigente dal 19 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-10-04;580~trattato-art15 · fonte su Normattiva