Art. 15 (Trattato)
Le Alte Parti Contraenti, consapevoli della grande importanza che la protezioe dell'ambiente riveste per il benessere dei popoli di entrambi i Paesi, si impegnano a promuovere ogni utile azione volta alla tutela ecologica delle risorse naturali. Le Parti inoltre si danno reciprocamente atto che, per la conservazione della natura e la gestione equilibrata delle risorse naturali, ivi compresi il patrimonio vegetale e faunistico e le loro diversita' biologiche e genetiche, nonche' per la prevenzione e difesa dall'inquinamento delle acque marine ed interne, stimoleranno ed incentiveranno ogni forma di cooperazione.
Testo vigente dal 19 ottobre 1994
