Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad assistersi reciprocamente per la tutela e la valorizzazione dei loro patrimoni culturale e artistico e ad incoraggiare la collaborazione tra Istituzioni operanti nella conservazione e nel restauro di monumenti nonche' tra musei ed Istituzioni specializzate operanti nel settore. Le Parti concordano che le opere d'arte trafugate o esportate illegalmente che si trovino nel loro territorio vengano restituite all'altra Parte.

Testo vigente dal 19 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-10-04;580~trattato-art18 · fonte su Normattiva